CORSI DI FORMAZIONE CSP/CSE EROGATI ON LINE05/05/2020
Al fine di fare chiarezza sull’argomento ed evitare inutili spese, il Consiglio ha ritenuto opportuno fornire le indicazioni appresso riportate.
Il Testo Unico per la Sicurezza sui luoghi di lavoro, evidenzia l’importanza e le responsabilità di questa figura stabilendo precisi requisiti e fissando rigorosi obblighi formativi.
Una “lacunosa formazione” o un mancato “aggiornamento” potrebbero avere conseguenze, danni materiali, morali e professionali facilmente immaginabili.
Per lo svolgimento dell’attività di Coordinatore, è richiesto, tra l’altro, il possesso di un “attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza”.
Contenuti, durata e modalità di svolgimento di tale corso, devono rispettare la prescrizioni riportate nell’allegato XIV del T.U.S.
In tale allegato, circa la modalità di svolgimento dei corsi, il legislatore non fa riferimento alla possibilità di erogarli on line, ma stabilisce precise regole su durata: 120 ore; obbligo di “presenza” alle lezioni: almeno il 90%, il numero di partecipanti: 60 “per la parte teorica” e 30 “per la parte pratica”.
A chiarire ogni dubbio circa la validità degli attestati conseguiti seguendo corsi erogati esclusivamente on-line, interviene il comma 3 dell’art. 98 del vigente d.gs 81/2008 il quale, testualmente recita:
“I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto … ” .
Pertanto, su 120 ore di formazione, 92 devono essere svolte in aula (coronavirus permettendo) e solo 28 potranno essere svolte ricorrendo alla formazione erogata on-line.
Diversamente, l’attestato conseguito non avrà alcuna validità ai fini dell’abilitazione per lo svolgimento delle mansioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.