DETRAZIONI FISCALI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Informiamo che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con Sentenza n. 853/2015 ha affermato che la mancata produzione della ricevuta di invio della documentazione all`Enea non compromette la fruizione della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, se l`esecuzione dei lavori e le relative spese sostenute risultano dimostrabili. La sentenza, richiamando la circolare 21/E del 23 aprile 2010 dell`Agenzia delle Entrate, ha sottolineato che l`invio della documentazione all`Enea è un adempimento meramente formale dal quale non può dipendere la decadenza del beneficio, ma solo l`applicazione di una sanzione amministrativa.