MODIFICHE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA CANTIERI
Piccoli lavori con durata non superiore a 10 uomini
Con la “Legge europea 2014” in corso di approvazione (recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014), il Governo Italiano, oltre ad altri provvedimenti di adeguamento della propria normativa alle normative comunitarie, intende porre rimedio all’inopportuna esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva cantieri (titolo IV, capo I, del D.Lgs. 81/2008) avvenuta con il D.Lgs. 106/2009, di modificazione ed integrazione del D.Lgs. 81/2008, riguardo ai casi dei “piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a 10 uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI” del D.Lgs. 81/2008.
Tale norma dispone tuttora una ingiustificata ed iniqua esclusione dell’applicazione della direttiva cantieri, abbassando il livello di tutela di salute e sicurezza nelle maestranze impegnate in tali lavorazioni.
Il ravvedimento del legislatore italiano è anche conseguenza di una procedura pre-contenziosa (EU Pilot 6155/14/EMPL di marzo 2014) con l’Unione europea. Infatti, In risposta alla richiesta di chiarimenti da parte della Commissione, le autorità italiane, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, hanno preannunciato la presentazione di una modifica del testo dell’articolo 88 comma 2 lett. g-bis), del D.Lgs. 81/2008, mediante l’articolo 14 del disegno di legge europea 2014.
Dunque, l’articolo 88 c. 2 lettera g-bis) del D.Lgs. 81/2008 dovrebbe essere così formulato:
“2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
... OMISSIS...
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XII;”